IL TRIBUNALE
                           RITENUTO IN FATTO
    In  data  31 ottobre 1990 e' stato notificato a Santos Rapael, che
 si trova, e si trova attualmente, in stato di custodia  cautelare  in
 carcere, decreto di giudizio immediato in relazione al delitto di cui
 agli  artt.  81  cpv.  del  c.p.  e  71 e 74 della legge n. 685/1975,
 accertato in Genova il 12 settembre 1990.
    Il 9 novembre, quindi oltre i  sette  giorni  dalla  notifica  del
 decreto   all'imputato   ed  entro  i  sette  giorni  dall'avviso  al
 difensore, il difensore depositava nella cancelleria  del  g.i.p.  la
 richiesta  di giudizio abbreviato, sottoscritta dall'imputato in data
 8 novembre presso la direzione della casa circondariale di Genova.
    La richiesta e' stata  dichiarata  inammissibile  dal  g.i.p.,  in
 quanto   presentata   dall'imputato,   oltre  il  termine  prescritto
 dall'art. 458, primo comma, del c.p.p.
    Il difensore, nella odierna udienza, ha sollevato, la questione di
 costituzionalita' dell'art. 458, primo comma, del c.p.p. "nella parte
 in cui fa decorrere il termine di decadenza di sette  giorni  per  la
 richiesta  di  giudizio  abbreviato  dalla  notifica  del decreto del
 g.i.p.  all'imputato  stesso  e  non  dalla  notifica  al   difensore
 fiduciario".  Il  p.m. ha chiesto, in udienza, che sia dichiarata non
 manifestamente infondata la predetta questione di costituzionalita'.
                             O S S E R V A
    Appare, non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24,
 secondo comma, della Costituione, la questione di  costituzionalita',
 sollevata dal difensore dell'art. 458, primo comma, del c.p.p., nella
 parte  in  cui  fa  decorrere  il  termine per la presentazione della
 richiesta di giudizio  abbreviato  dalla  notifica  all'imputato  del
 decreto e non dalla notifica dell'avviso al suo difensore.
    E'   vero   che   il   legislatore  ha  attribuito  esclusivamente
 all'imputato la facolta' di chiedere il giudizio  abbreviato,  ma  e'
 ovvio che una scelta cosi' delicata, e cosi' ricca di implicazioni di
 vario   tipo,  richiesta  l'assistenza  tecnico-professionale  di  un
 difensore.
    L'assistenza tecnica del difensore appare necessaria, non solo  al
 fine  di  orientare  la  scelta  dell'imputato,  ma  anche al fine di
 aiutarlo concretamente ad esercitare questa sua facolta'.
    La Corte costituzionale, con la  sentenza  n.  149  dell'8  agosto
 1983,  ha  precisato  che  il  diritto  di difesa implica non solo la
 tutela del contradditorio  e  della  partecipazione  processuale,  ma
 anche quella della assistenza tecnica.
    Non  pare che l'assistenza tecnica, e quindi il diritto di difesa,
 sia assicurata con il citato disposto dell'art. 4, primo  comma,  del
 c.p.p.,  laddove  l'esercizio  di questa facolta' dell'imputato viene
 sottoposto ad un brevissimo termine di decadenza, decorrente non  dal
 giorno  della  notifica  dell'avviso  al difensore ma da quello della
 notifica del decreto all'imputato.
    Cio'  che  comporta,  per  il  difensore,  di  fatto,  una  grossa
 difficolta' a contribuire, con il  suo  necessario  apporto  tecnico-
 professionale, alla scelta dell'imputato e all'esercizio, in concreto
 della citata facolta'.
    La  questione,  e' gia' stata sollevata, negli stessi termini, dal
 tribunale di Torino con ordinanza 23  maggio  1990  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale,  serie  speciale  n.  33, del 22 agosto 1990. E'
 altresi' doveroso, sottolineare, che nel procedimento  in  corso,  la
 questione,  appare  di  evidente  rilevanza, perche' la richiesta del
 giudizio abbreviato, presentate entro sette giorni dalla notifica  al
 difensore  dell'avviso  della  data  fissata per il giudizio, sarebbe
 nell'ipotesi di illegittimita' costituzionale  della  norma  ex  art.
 458, primo comma, del c.p.p. certamente ammissibile.
    La  questione  di  costituzionalita',  che  il  tribunale rileva e
 solleva di ufficio, con riferimento agli artt. 24, secondo  comma,  e
 3, primo comma, della Costituzione, riguarda l'art. 458, primo comma,
 del  c.p.p.;  nella parte in cui prevede che nel termine di decadenza
 di sette giorni l'imputato debba depositre la richiesta  di  giudizio
 abbreviato,   con  la  prova  della  avvenuta  notifica  al  pubblico
 ministero.
    Intanto l'onere di questa prova appare eccessivamente gravoso  per
 l'imputato, avuto riguardo alla ristrettezza del termine.
    Questo onere, soprattutto quando e' detenuto, e nel caso si tratti
 di  imputato straniero, detenuto o meno, e' tale da rendere di fatto,
 estremamente difficile, quale che siano le modalita' della  notifica,
 l'esercizio  da parte dell'imputato stesso del diritto di difesa, nel
 cui ambito si colloca la facolta' di chiedere il giudizio abbreviato.
    L'inserimento  dell'onere  di  provare  l'avvenuta   notifica   al
 pubblico  ministero  della  richiesta  di  giudizio  abbreviato,  nel
 termine di decadenza, appare inoltre in contrasto con il principio di
 ragionevolezza,  dipendendo  essenzialmente  il  suo  adempimento  da
 fattori   esterni   e,   percio'   stesso,   estranei  alla  volonta'
 dell'imputato, al suo impegno, alle sue effettive possibilita'.
    Si deve  inoltre  sottolineare  la  ingiustificata  disparita'  di
 trattamento  dell'imputato, in questo caso, rispetto all'imputato che
 si trovi  in  situazioni  analogiche,  nell'ambito  dei  procedimenti
 speiali, in particolare, nel procedimento dinanzi al pretore, in base
 a  quanto disposto dagli artt. 557 e 555, primo comma, lett. e), 556,
 560, del c.p.p. la richiesta  deve  essere  presentata  dall'imputato
 entro  quindici  giorni  dalla  notifica  del  decreto  (quindi in un
 termine piu' che doppio rispetto a quello di cui all'art. 458,  primo
 comma,  e nessun onere ulteriore e' previsto a carico del richiedente
 (la richiesta infatti, deve essere presentata direttamente  al  p.m.,
 che provvedera' a trasmettere gli atti al g.i.p.; con il suo parere).
 A  questo rilievo si potrebbe obbiettare, sul punto dei termini, che,
 nel procedimento pretorile, la notifica del decreto  di  citazione  a
 giudizio  puo'  costituire  la  prima  notizia  che l'imputato riceve
 dell'esistenza di un procedimento a suo carico, mentre il decreto che
 dispone il rinvio a giudizio  immediato  presuppone  l'interrogatorio
 dell'indagato.  Tuttaviva, non pare che questa indubbia diversita' di
 situazione assuma, rispetto al particolare  problema  della  concreta
 possibilita'  di  accesso  al giudizio abbreviato, un rilievo tale da
 giustificare una cosi' radicale disparita' di trattamento.
    Appare   altresi'  ingiustificata  la  disparita'  di  trattamento
 dell'imputato, nel  giudizio  immediato,  rispetto  all'imputato  nel
 giudizio  ordinario,  sia  per  quanto  attiene  il  termine  per  la
 presentazione della richiesta, sia per quanto attiene l'onere;  assai
 semplificato  nelle  sue  modalita',  della  previa  acquisizione del
 consenso del p.m.
    Nel giudizio ordinario, la richiesta di giudizio  abbreviato  puo'
 essere   presentata   prima  dell'udienza  preliminare  e  nel  corso
 dell'udienza stessa fino a che non siano formulate le conclusioni.
    In particolare, l'avviso della udienza deve essere notificato  sia
 all'imputato,   sia   al   difensore   "almeno   dieci  giorni  prima
 dell'udienza" (art. 419, terzo comma).
    La richiesta puo' essere presentata per  iscritto,  almeno  cinque
 giorni  prima della data fissata per l'udienza unitamente al consenso
 del p.m. (art. 439, primo comma), ovviamente acquisibile senza alcuna
 formalita'.
    Ma la richiesta, e qui  si  rileva  nettamente  la  disparita'  di
 trattamento, puo' essere presentata oralmente dall'imputato nel corso
 dell'udienza  preliminare (art. 439, secondo comma) e nel corso della
 stessa udienza puo' essere acquisito il consenso del p.m.
    Anche  qui,  valgono  le  obiezioni  sopra  prospettate,  per   la
 possibile "novita'" della contestazione per l'imputato.
    Non  pare,  per altro, che questa diversita' giustifichi, anche in
 questo caso, la radicale diversita' di trattamento.
    Infine, la brevita' dei termini, e la complessita' del  prescritto
 adempimento  connesso  (l'onere  di provare l'avvenuta notifica della
 richiesta al p.m.), non sembra trovare una spiegazione in esigenze di
 coordinamento con altri  termini  o  scadenze  particolari  del  rito
 immediato.
    Il  termine  a  comparire  e'  lo stesso del giudizio ordinario e,
 nell'ambito di  questo,  un  periodo  di  tempo  piu'  ampio  per  la
 richiesta  del  giudizio  abbreviato  ed  una  semplificazione  delle
 modalita' di  acquisizione  del  consenso  del  p.m.,  non  avrebbero
 portato,  concretamente,  sovrapposizione  con i termini previsti per
 altri adempimenti, quali, ad esempio, la  presentazione  delle  liste
 testimoniali.
    A  questo punto, la rilevanza delle due questioni nel procedimento
 pare evidente.
    Nel caso in cui le questioni venissero  riconosciute  fondate  gli
 atti  del  procedimento  dovrebbero  essere ritrasmessi al g.i.p., il
 quale dovrebbe provvedere ai sensi dell'art. 458, secondo comma,  del
 c.p.p.,  se il p.m., portata a conoscenza della richiesta, esprimera'
 il suo consenso alla richiesta stessa.